Cassazione Civile, sez. III, sentenza 20/08/2015
La previsione per cui il beneficiario, a semplice richiesta, deve proporre le cartelle cliniche relative ai ricoveri della persona deceduta per un verso è di sconfinata latitudine, in quanto – non ponendo limiti temporali – facoltìzza l’assicuratore, in teoria, a domandare sinanche cartelle cliniche relative a ricoveri subiti dal portatore di rischio in gioventù o comunque molti anni prima del decesso; per altro verso addossa al beneficiario l’onere economico di estrazione delle relative copie, e l’onere materiale di contrastare eventuali eccezioni di insostenibilità che la struttura sanitaria potrebbe opporgli, invocando le norme a tutela della riservatezza.
La previsione per cui il beneficiario deve produrre un atto notorio riguardante lo “stato successorio” del deceduto è inutile, posto che il beneficio acquista il diritto all’indennizzo jure proprio, non certo jure haereditario, e per l’assicuratore è irrilevante sapere se il deceduto sia morto ab intestato oppure no. La previsione per cui il beneficiario deve produrre l’originale della polizza, infine, è anch’essa inutilmente gravosa, posto che di essa l’assicuratore è necessariamente già in possesso (art. 1888 c.c.), e per evitare pagamenti erronei l’unica esigenza dell’assicuratore è accertare l’identità personale del richiedente l’indennizzo, fine per il quale il possesso della polizza è irrilevante.
Tutte queste previsioni, ciascuna delle quali già di per sé gravosa, vengono etichettate dalla Cassazione “coktail giugulatorio” opprimente per il beneficiario, e per di più senza alcun reale vantaggio per l’assicuratore, che non sia quello di frapporre formalistici ostacoli al pagamento dell’indennizzo.
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