
Come spesso accade a seguito del susseguirsi di fenomeni criminali di allarme sociale che destano sconcerto e accendono dibattiti nell’opinione pubblica e nei media, il Governo ha ritenuto di intervenire in piena estate sul fenomeno del cd. femminicidio. Stavolta si è ritenuto di utilizzare lo strumento della decretazione di urgenza ex art. 77 Cost. con il decreto legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito con modifiche dalla legge 15 ottobre 2013 n°119.
Si tratta ancora una volta di un decreto legge piuttosto eterogeneo che, assieme al nocciolo duro delle norme sul femminicidio, contiene modifiche ad alcuni reati contro il patrimonio, disposizioni “in materia di protezione civile” volte al “potenziamento della funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”; norme dirette ad “assicurare legittimazione alle gestioni commissariali delle amministrazioni provinciali interessate dagli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 3 luglio 2013” nonchéper “garantire la continuità amministrativa degli organi provinciali ordinari e straordinari, nelle more della riforma organica dei livelli di governo provinciale e metropolitano”.
In ciascuno di questi ambiti, nell’emanare il d.l. 93/2103 il Presidente della Repubblica ha ritenuto di ravvisare i casi straordinari di necessità e urgenza legittimanti l’emanazione del decreto legge.
Per quel che qui rileva, il Capo dello Stato ha ritenuto che “il susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza in danno di donne e il conseguente allarme sociale che ne è derivato rendono necessari interventi urgenti volti a inasprire, per finalità dissuasive, il trattamento punitivo degli autori di tali fatti, introducendo, in determinati casi, misure di prevenzione finalizzate alla anticipata tutela delle donne e di ogni vittima di violenza domestica”.
Né il codice né la legge in esame forniscono una definizione di femminicidio, sicché è utile adottare le nozioni già esistenti nel linguaggio comune e nella letteratura criminologica. Dal primo punto di vista pare senz’altro fortunata la definizione fornita dal più recente Devoto – Oli per cui la parola femminicidio comprende “qualsiasi forma di violenza esercitata sistematicamente sulle donne in nome di una sovrastruttura ideologica di matrice patriarcale, allo scopo di perpetuare la subordinazione e diannientare l’identità attraverso l’assoggettamento fisico o psicologico, fino alla schiavitù o alla morte”.
In ambito criminologico, inoltre, la donna è stata individuata come un tipovittimologico, posto che il femminicidio racchiude l’insieme di pratiche violente esercitate da un soggetto di sesso maschile in danno di una donna “perché donna”[2].
In Italia il fenomeno è tristemente assurto alle cronache nel suo proliferarsi, producendo una forte reazione nell’opinione pubblica e nel movimento femminista, anche in concomitanza alla nascita di “Snoq – Se non ora quando?”, sorta inizialmente come “reazione al modello di relazione tra donne e uomini, ostentato da una delle massime cariche dello Stato”[3].
Il nostro Paese, già prima dell’emanazione del decreto legge sul femminicidio, con lalegge 27 giugno 2013 n. 77 aveva ratificato la “Convenzione sulla prevenzione della violenza contro le donne e la lotta contro la violenza domestica” sottoscritta ad Istanbul dai membri del Consiglio d’Europa il 15 maggio 2011 (cd. Convenzione di Istanbul).
Come si vedrà, il legislatore non è intervenuto direttamente sulla fattispecie di omicidio né sulle aggravanti a questo connesse, ritenendo sufficiente apportare alcune modifiche a quelli che potremmo definire “delitti spia”, come quello di maltrattamenti in famiglia, minacce, atti persecutori, violenza sessuale e altri. Delitti cioè che comportano già un’offesa alla “donna in quanto tale” e che sono rivelatori del pericolo che le condotte poste in essere dal soggetto agente possano arrivare sino all’esito più infausto.
II. Modifiche al codice penale
1) Introduzione dell’aggravante della “violenza assistita”
Il decreto, oggi legge, introduce una nuova circostanza aggravante comune: “l’avere, nei delitti non colposi contro la vita e l’incolumità individuale, contro la libertà personale nonché nel delitto di cui all’articolo 572, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza” (art. 61, comma 1, n. 11-quinquies). Viene abrogato il secondo comma dell’articolo 572 c.p.[4]
2) Aggravante per violenza sessuale qualificata in danno di minore, donna in stato di gravidanza o persona con la quale si intratteneva una relazione coniugale o affettiva.
All’articolo 609 ter, la circostanza aggravante di cui al n° 5), è estesa a tre nuove ipotesi, sicchè la pena è da sei a dodici anni se la violenza sessuale è commessa:
- nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto della quale il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, il tutore (la disciplina precedente faceva salve le ipotesi in cui la vittima avesse compiuto16 anni);
- nei confronti di donna in stato di gravidanza (comma 5 ter);
- nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza (comma 5-quater)
3) Comunicazione al Comunicazione al tribunale per i minorenni
Nei casi in cui si proceda per i delitti di maltrattamenti in famiglia (572 c.p.) e atti persecutori (612-bis), commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell’altro genitore il Procuratore della Repubblica è tenuto a darne Tribunale per i Minorenni (Articolo 609-decies).
In dette ipotesi, e in quelle di violenza sessuale, commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell’altro genitore la comunicazione al Tribunale per i Minorenni rileva anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti di affidamento dei figli o di decadenza dalla potestà genitoriale.
4) Aumento di pena per il delitto di “minacce” (612 c.p.)
Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa con la multa fino a euro 1.032. La disciplina precedente prevedeva un massimo di euro 51.
5) Ampliamento della sfera d’applicazione delle aggravanti dello stalking. Procedibilità.
Con la riforma viene meno l’esclusivo riferimento al coniuge “legalmente” separato, ben potendo il fatto essere commesso dal coniuge “separato di fatto” o da soggetto attualmente legato alla persona offesa da relazione affettiva, o mediante l’utilizzo di strumenti informatici o telematici.
Sul punto deve osservarsi che la Suprema Corte ha già chiarito in passato come “integri l’elemento materiale del delitto di atti persecutori, ad esempio, il reiterato invio alla persona offesa di “sms” e di messaggi di posta elettronica o postati sui cosiddetti social network, nonché la divulgazione attraverso questi ultimi di filmati ritraenti rapporti sessuali intrattenuti dall’autore del reato con la medesima (Sez. 6, n. 32404 del 16 luglio 2010, D., Rv. 248285)”[5]. Non è chiaro, dunque, il motivo per cui la “persecuzione a distanza” mediante strumenti informatici debba costituire un’ipotesi più grave di altre potenzialmente più invasive (es. pedinamento) e non invece una delle modalità concrete con le quali può compiersi il delitto in oggetto.
Quanto alla procedibilità, il delitto di “atti persecutori” resta punibile a querela della persona offesa e il termine per la proposizione della querela rimane fissato in sei mesi.
La novità introdotta dal decreto consiste nel fatto che la remissione della querela può essere soltanto processuale.
La querela è irrevocabile soltanto se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’articolo 612, secondo comma” (612 bis, quarto comma c.p.). Il che ha già prodotto le prime conseguenze giurisprudenziali[6].[7]
6) Obbligatorietà dei provvedimenti del Questore in caso di armi o munizioni
Ferma restando la disciplina sull’ammonimento[8], il Questore adotta (e non piùvaluta) l’eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni (art. 8, comma 2, d.l. 23 febbraio 2009, n. 11)
7) Interventi a favore delle vittime.
Le misure a sostegno delle vittime del reato di stalking vengono estese anche ai reatidi maltrattamenti in famiglia, riduzione in schiavitù e alle fattispecie di prostituzione o pornografia minorile.[9]
III. Modifiche al codice di procedura penale
1. Gratuito patrocinio per le persone offese
La persona offesa per uno dei delitti di violenza contro la persona è informata della possibilità dell’accesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni (Art. 101 c.p.p.).
2. Intercettazioni telefoniche
E’ ammesso il ricorso alle intercettazioni telefoniche anche nel caso in cui si proceda per il delitto previsto dall’articolo 612-bis del codice penale (art. 266 c. 2 lett. f-quater c.p.p.)
3. Braccialetto elettronico
Le ipotesi di controllo mediante braccialetto elettronico sono estese anche alle fattispecie di lesioni personali procedibili d’ufficio o comunque aggravate e minacce aggravate (612, secondo comma c.p.), commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente.
4. Programma di prevenzione
All’articolo 282-quater, comma 1, si prevede adesso che quando l’imputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio, il responsabile del servizio ne da’ comunicazione al pubblico ministero e al giudice ai fini della valutazione dell’attenuazione delle esigenze cautelari e della sostituzione della misura con altra meno gravosa.
A tal proposito pare potersi condividere l’opinione secondo cui “(…), non è chiaro il significato del generico dovere di comunicazione al “giudice”, atteso che quest’ultimo, ad esempio, nella fase delle indagini preliminari, non è titolare di un indiscriminato potere di procedere motu proprio alla revoca o sostituzione della misura cautelare, necessitando di un impulso in tal senso da parte del pubblico ministero o dell’indagato, salvo che non ricorrano le specifiche condizioni descritte nel terzo comma dell’art. 299 c.p.p. Sembra peraltro da escludere che il potenziale inserimento anche del giudice delle indagini preliminari tra i destinatari della comunicazione valga ad ampliare il ventaglio delle ipotesi in cui questi è tenuto a rivalutare d’ufficio la situazione cautelare dell’indagato, trattandosi di conclusione che avrebbe richiesto indici normativi più espliciti. Ed allora delle due l’una: o si ritiene che il giudice delle indagini preliminari, ricevuta la comunicazione, debba trasmetterla al pubblico ministero (che peraltro l’ha già ricevuta) per le sue valutazioni ovvero deve concludersi che prima dell’esercizio dell’azione penale l’unico destinatario della comunicazione sia il pubblico ministero”[10].
5. Comunicazione di revoca e sostituzione di misure cautelari alla persona offesa
Nei casi di:
- Allontanamento dalla casa familiare
- Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa
- Divieto e obbligo di dimora
- Arresti domiciliari
- Custodia cautelare in carcere
- Custodia cautelare in luogo di cura
applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, la richiesta di revoca o di sostituzione delle suddette misure che non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o alla persona offesa, salvo che in quest’ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio. Il difensore e la persona offesa possono, nei due giorni successivi alla notifica, presentare memorie ai sensi dell’articolo 121 c.p.p. Il giudice procede una volta decorso il predetto termine.
6. Divieto per la P.G. di assumente s.i.t. nel caso di cui all’art. 384 bis.
Gli ufficiali di polizia giudiziaria non possono assumere sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini se a questa viene applicata la misura dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare
7. Ausilio di esperto in psicologia o in psichiatria infantile
Quando deve assumere sommarie informazioni da minori, la polizia giudiziaria deve avvalersi dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero anche quando si procede per maltrattamenti in famiglia (572 cp), adescamento di minorenni (609-undecies) e atti persecutori (612-bis).
8. Arresto in flagranza
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all’arresto di chiunque è colto in flagranza di delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dall’articolo 572 e dall’articolo 612-bis del codice penale (cfr. art. 380, comma 2, lett. l-ter).
9. Allontanamento d’urgenza dalla casa familiare
Viene introdotto l’art. 384 bis c.p.p. a mente del quale la p.g. può disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, l’allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all’articolo di violazione degli obblighi di assistenza familiare, abuso dei mezzi di correzione o di disciplina ed altri delitti di violenza, prostituzione e pornografia in danno di minori, se sussistono fondati timori di reiterazione delle condotte e di pericolo per le persone offese.
10. Incidente probatorio con minori
Nel caso in cui si proceda ad incidente probatorio in un procedimento per il delitto di maltrattamenti in famiglia e fra le persone interessate all’assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, il giudice stabilisce le modalità particolari attraverso cui procedere all’incidente probatorio in conformità alle esigenze del minore.
11. Limiti alla proroga delle indagini
Qualora si proceda per i reati di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori la proroga delle indagini preliminari può essere concessa per non più di una volta.
12. Opposizione a richiesta di archiviazione
Per i delitti commessi con violenza, il pubblico ministero deve in ogni caso notificare la richiesta di archiviazione alla persona offesa (e non solo quando questa ne ha fatto richiesta), la quale potrà opporsi entro il termine di venti giorni (e non dieci come di norma).
13. Notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari alla p.o.
Quando si procede per i reati di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori il pubblico ministero deve notificare l’avviso di conclusione delle indagini preliminari anche al difensore della persona offesa o questa stessa.
14. Giudizio direttissimo
Il pubblico ministero può disporre il giudizio direttissimo nei confronti di una persona che è stata allontanata d’urgenza dalla casa familiare ai sensi dell’articolo 384-bis e per la contestuale convalida dell’arresto entro le successive quarantotto ore, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini.
15. Esame della persona offesa vulnerabile
Quando si procede per il delitto di maltrattamenti in famiglia se la persona offesa è maggiorenne il giudice assicura che l’esame venga condotto anche tenendo conto della particolare vulnerabilità della stessa persona offesa.
16. Formazione dei ruoli di udienza (art. 132-bis disp. att. c.p.p.)
Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi e’ assicurata la priorità assoluta, tra gli altri, ai delitti di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e violenza sessuale.
17. Gratuito patrocinio deroga limiti reddito
La persona offesa dai reati di maltrattamenti in famiglia, mutilazioni femminili, violenza sessuale di gruppo, atti persecutori può essere ammessa al patrocinio a spese dello stato anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalla legge.
18. Esclusione della competenza del Giudice di Pace
La competenza per materia del giudice di pace è esclusa nei casi di percosse o lesioni commesse contro l’ascendente, il discendente, il coniuge, il fratello, la sorella, il padre o la madre adottivi, il figlio adottivo, un affine in linea retta, ovvero contro il convivente.
1) Misure di prevenzione per condotte di violenza domestica
Ammonimento. Anche in assenza di querela, il questore può procedere all’ammonimento dell’autore del fatto nei casi in cui alle forze dell’ordine siano segnalati in forma non anonima fatti riconducibili ai delitti di percosse e lesioni personali aggravate consumate o tentate, nell’ambito di violenza domestica[11]. Nel procedimento di ammonimento è tutelato il segnalante le cui generalità vanno omesse.
Ritiro della patente. Il questore può richiedere al prefetto del luogo di residenza del destinatario dell’ammonimento l’applicazione della misura della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a tre mesi.
Elaborazione annuale analisi criminologica. Il Ministero dell’interno elabora annualmente un’analisi criminologica della violenza di genere che costituisce un’autonoma sezione della relazione annuale trasmessa al Parlamento.
2) Tutela per gli stranieri vittime di violenza domestica
Permesso di soggiorno “speciale”per le vittime di violenza domestica
Il decreto, oggi legge, introduce una particolare tipologia di permesso di soggiorno concesso alle vittime di violenza domestica al fine di sottrarsi alla stessa. In particolare esso viene rilasciato dal questore (con il parere favorevole dell’autorità giudiziaria procedente ovvero su proposta di quest’ultima) quando siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero nell’ambito di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, mutilazioni genitali femminili, sequestro di persona, violenza sessuale, atti persecutori o altro delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza e vi sia un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio.[12]
Revoca permesso soggiorno speciale. Detto permesso di soggiorno speciale è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, su segnalazione del Procuratore della Repubblica o dei servizi sociali, e comunque quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
Revoca permesso di soggiorno ordinario. Il permesso di soggiorno “ordinario” è revocato lo straniero è espulso se condannato anche con sentenza non definitiva, anche a seguito di patteggiamento per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, mutilazioni genitali femminili, sequestro di persona, violenza sessuale, atti persecutori commessi in ambito di violenza domestica.
Tra le altre misure previste infine dalla legge in esame vanno menzionati il cd. “Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere” elaborato dal Ministro delegato per le pari opportunità delle amministrazioni interessate e delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza, e adotta un «Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere», e volto alla prevenzione del fenomeno della violenza contro le donne, alla sensibilizzazione della collettività anche attraverso il settore dell’informazione e dei media e la “Promozione di centri antiviolenza e le case-rifugio”, in cui è garantita l’anonimato.