Cartelle esattoriali notificate da Equitalia: profili di illegittimità e principi di ricalcolo delle somme

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  • La cartella di pagamento è l’atto che l’Agente della riscossione invia ai contribuenti per la riscossione dei crediti vantati dagli enti creditori. Gli importi richiesti sulla base della cartella variano a seconda del momento del pagamento o del rateizzo.

Nel caso di pagamento/rateizzo della cartella ENTRO i 60 giorni dalla notifica l’importo totale comprende:

  • le imposte o i contributi non versati;
  • gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo (o gli interessi INPS o INAIL);
  • le sanzioni civili pecuniarie (o le somme aggiuntive relative al premio o contributo, se trattasi di INPS o INAIL);
  • i compensi di riscossione (aggio) in misura del 4,65% delle somme iscritte a ruolo e le spese di notifica degli avvisi notificati precedenti la cartellaNel caso di pagamento/rateizzo cartella OLTRE i 60 giorni dascritte a ruolo e le spese di notifica degli avvisi notificati precedenti la cartellalla notifica la cartella riporterà ulteriori importi:
    • gli interessi di mora;
    • le ulteriori somme aggiuntive nel caso di contributi INPS o premi INAIL;
    • l’aggio di riscossione interamente a carico del contribuente e pari all’ 8% del totale (9% per i ruoli emessi prima del 1° gennaio 2013);
    • le eventuali spese per le procedure cautelari ed esecutive (fermi, ipoteche, pignoramenti).

    Già considerando soltanto questi elementi le somme a carico del contribuente appaiono considerevolmente al di sopra degli importi originariamente dovuti riportati nell’estratto di ruolo.

    Una prima questione di legittimità attiene all’impossibilità di verificare, con l’esame della cartella, i criteri in base ai quali Equitalia effettua il conteggio degli interessi moratori.

    L’importo preteso a titolo di indennità di mora, denominato “interessi di mora” e ricompreso nell’importo totale della cartella, non è intelligibileper il contribuente poiché nelle singole cartelle viene riportata unicamente la cifra totale degli interessi dovuti, senza alcuna indicazione del metodo di calcolo e senza specificare le singole aliquote applicate alle varie annualità. La Corte di Cassazione Civile, Sezione tributaria con lasentenza n. 4516 del 21.03.2012 ha affermato che non competono al contribuente difficili indagini per ricostruire “l’operato dell’ufficio” e decifrare un computo degli interessi “criptico e non comprensibile”. In tale situazione si riscontra un difetto di motivazione della cartella stessa.

  • Nella stessa direzione e sempre in tema di adeguata motivazione anchel’ordinanza n. 8934 della Cassazione Civile sez. VI-T, del 17 aprile 2014 che ribasce che “l’obbligo di una congrua, sufficiente ed intelligibile motivazione non può essere riservato ai soli avvisi di accertamento della tassa” e che “alla cartella di pagamento devono ritenersi comunque applicabili i principi di ordine generale indicati per ogni provvedimento amministrativo”. Nella stessa direzione citiamo la Sentenza Cassazione 8651/2009.

    Pertanto, le cartelle che non dettagliano puntualmente il conteggio degli interessi e le aliquote applicate alle varie annualità sono affette da nullità. Per la Cassazione si tratta di atti lesivi del diritto alla difesa del contribuente e a nulla vale che l’iter dell’accertamento sia già giunto a conclusione ed il contribuente stesso sia informato.

    Una seconda questione di legittimità riguarda l’anatocismo

    L’anatocismo, ai sensi dell’art. 1283 del codice civile, consiste nell’applicazione di interessi su altri interessi ed è vietato.

  • Nel caso di specie sono considerati anatocistici e quindi illegittimi le aliquote e gli interessi applicati su altri interessi e sulle sanzioni. Possiamo distinguere 3 applicazioni di anatocismo nelle formule utilizzate da Equitalia:
    • l’anatocismo nel calcolo degli interessi di mora: la base di calcolo applicata comprende, infatti, gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo e le sanzioni;
    • l’anatocismo nel calcolo dell’Aggio: il compenso di riscossione (o aggio) è determinato in misura percentuale (è quindi parificato ad un interesse) su una base di calcolo che comprende anche gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo, le sanzioni e, addirittura, gli interessi di mora;
    • l’anatocismo degli interessi di dilazione: in caso di rateizzo di debiti tributari erariali (Ires, Irap, Iva ecc.) Equitalia applica gli interessi di dilazione anche sugli interessi di ritardata iscrizione a ruolo e sulle sanzioni. Nel caso di contributi previdenziali Inps e premi Inail, l’interesse di dilazione è applicato sulle somme aggiuntive (sanzioni) e sugli interessi di mora.

    Incrociando la prima questione con la seconda si può affermare che, trascorsi 60 giorni dalla notifica, tutte le cartelle sono viziate dall’anatocismo.

  • Una terza questione riguarda, infine, la rateazione delle somme iscritte a ruolo

    La rateazione delle somme iscritte a ruolo è disciplinata dall’articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973: se il cittadino si trova in difficoltà a saldare il debito in un’unica soluzione può chiedere a Equitalia di pagare a rate le somme iscritte a ruolo. Equitalia, però, utilizza per l’ammortamento della rateazione una variante del piano «alla francese», una scelta discrezionale che non è prescritta da alcuna norma, ma stabilita da una Direttiva del gruppo Equitalia, la DSR/NC/2008/012 del 27 marzo 2008 avente ad oggetto: «Istruzioni applicative in materia di rateazione delle somme iscritte a ruolo».

    Il piano di ammortamento «alla francese» comporta nel caso di rate mensili, l’innalzamento del tasso effettivo applicato per il rateizzo dei debiti erariali e previdenziali al di sopra del tasso stabilito per legge dall’articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973. Inoltre, Equitalia utilizza una forma tecnica di ammortamento non riproducibile da parte del contribuente perché differente da quella classica «alla francese».

    Infine, Equitalia costruisce il piano di rateizzo richiesto dal contribuente includendo nella dilazione
    anche il pagamento degli interessi di mora su tributi e dell’aggio (non capitalizzati) determinando un ulteriore forte innalzamento del TAEG rispetto al tasso previsto dalla legge.

  • Di fatto:

    TAE (Tasso effettivo pagato) > TAN (tasso stabilito dalla legge)

    è una constatazione che si accompagna all’assoluta opacità delle informazioni fornite nella copia dell’accettazione del rateizzo rilasciata al contribuente.

    Ciò può comportare l’indeterminatezza del tasso di dilazione ex art. 1284 c.c.

    Dall’analisi effettuata sul piano di dilazione, infatti, riscontriamo che i tassi applicabili potrebbero essere addirittura tre, alternativi tra loro, nell’ipotesi di sviluppare un piano alternativo considerando il tasso vigente come TAN, TAE oppure TAEG. Tutte le varianti sarebbero comunque differenti rispetto al piano proposto in rateizzo da Equitalia S.p.A., che risulta non seguire alcun metodo c.d. alla francese, dal momento che le rate non hanno lo stesso importo. Stante l’impossibilità di interpretare univocamente le condizioni e la metodologia di calcolo applicata per la determinazione degli interessi, la possibilità di applicare tassi alternativi tra loro determina una indeterminatezza del tasso di dilazione: sulla base delle ipotesi di cui sopra si addiviene ad almeno tre diverse ipotesi di piani d’ammortamento. Tale indeterminatezza comporta l’applicazione di diritto ex art. 1284 c.c., terzo comma, di interessi di dilazione nella misura legale. Numerose sentenze di merito hanno ribadito tale evidenza stabilendo il ricalcolo del piano ad un tasso sostitutivo. Ricordiamo, in tema di Giurisprudenza di merito, la Sentenza di Appello del Tribunale di Milano del 30 ottobre 2013 Dr.ssa Riva Crugnola la quale recita testualmente: ”.. sono nulle le clausole di determinazione degli interessi che, pur apparendo di per se’ analitiche si risolvono, da un punto di vista matematico-finanziario, in enunciati non danti luogo ad una univoca applicazione ma richiedenti la necessità di una scelta applicativa tra più alternative possibili, ciascuna delle quali comportante l’applicazione di tassi di interessi diversi: tali clausole sono nulle per indeterminatezza o indeterminabilità del loro oggetto, ex artt. 1418, 1346 cc. Tale indeterminatezza non comporta la nullità dell’intero contratto ma la sostituzione di diritto della sola clausola nulla ex art. 1284 cc, terzo comma, per cui gli interessi saranno dovuti nella misura legale”.

    Volendo schematizzare le illegittimità riscontrate nel piano di rateizzo:

    • utilizzo per il rateizzo del piano c.d. “alla francese” in modo discrezionale e contra legem
    • profili di illegittimità del suddetto piano derivanti dall’applicazione dell’anatocismo
      • richiesta del pagamento ad un tasso di dilazione superiore a quello stabilito per legge
      • mancanza della pur minima informazione e trasparenza nella concessione del rateizzo avendo riguardo sia al tasso effettivamente richiesto sia al modo in cui vengono calcolate le singole rate
      • indeterminatezza del tasso di dilazione ex art. 1284 c.c.

      Ricalcolo da eseguire per il recupero delle somme indebitamente richieste

      Per eliminare l’effetto anatocistico e porre le somme indebitamente richieste a recupero occorre modificare la base di computo ricalcolando gli interessi di mora, l’aggio e gli interessi di dilazione sul solo tributo. E’ necessario anche, in caso di rateazione, ricalcolare il piano d’ammortamento prevedendo la capitalizzazione semplice attraverso l’applicazione del tasso di dilazione solo sul capitale pari al solo debito (tributario, previdenziale, etc.), escludendo pertanto le sanzioni (sia erariali che previdenziali) e gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo.

      Per quanto concerne il tasso di dilazione da applicare, in conseguenza della sua indeterminatezza, lo stesso verrà sostituito dal tasso legale.

      In tal modo, otterremmo un piano di rateizzo ricalcolato con un abbattimento degli interessi di dilazione da corrispondere.

      http://www.altalex.com/documents/news/2015/04/27/cartelle-esattoriali-notificate-da-equitalia-profili-di-illegittimita-e-principi-di-ricalcolo-delle-somme

 

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