Danno da ritardo aereo: risarcimento accordato al datore di lavoro dei passeggeri

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Con la pronuncia in epigrafe, la Corte di giustizia è intervenuta a chiarire la portata interpretativa di determinate norme della Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999 e approvata a nome della Comunità europea con decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001 e, in particolare, di quelle disciplinanti la responsabilità del vettore per il danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci (cfr. l’art. 19 della citata Convenzione che prevede un obbligo generale per il vettore di risarcire ogni danno da ritardo e, secondo il quale, «il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci. Tuttavia il vettore non è responsabile per i danni da ritardo se dimostra che egli stesso e i propri dipendenti e incaricati hanno adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle».)
La Corte suprema coinvolta nell’ambito di tale vicenda, inerente un contratto di trasporto internazionale concluso tra una compagnia aerea di bandiera e una persona giuridica, datrice di lavoro dei passeggeri, ha domandato alla Corte di giustizia se le norme della Convenzione di Montreal sulla responsabilità del vettore aereo per danno da ritardo debbano essere intese e interpretate nel senso che la responsabilità di questi sussista anche nei confronti dei terzi, di persone cioè diverse dai passeggeri, quali, specificamente, la persona giuridica, datore di lavoro dei passeggeri, per i cui dipendenti questa abbia acquistato i biglietti aerei destinati al trasporto di quest’ultimi nell’ambito di una missione professionale, la quale, a causa del ritardo (di più di quattordici ore) realizzato dalla compagnia aerea, abbia dovuto sostenere delle spese aggiuntive (indennità giornaliere e contributi sociali supplementari).
Nel rispondere affermativamente al quesito posto dalla Corte suprema lituana, la Corte di giustizia precisa anzitutto che, nel caso di specie, si tratta in via preliminare di stabilire se il danno da ritardo aereo di cui trattasi rientri nell’ambito di applicazione della Convenzione di Montreal, la quale, a decorrere dalla sua entrata in vigore all’interno dell’ordinamento dell’Unione europea, costituisce, per costante giurisprudenza della Corte del Lussemburgo, «parte integrante del diritto dell’Unione» sulla cui interpretazione e applicazione la Corte è chiamata a pronunciarsi nell’ambito [pure] della sua competenza ex art. 267 TFUE (rinvio pregiudiziale).
La questione controversa che spetta alla Corte di giustizia definire attiene, in particolare, all’eventuale legittimazione attiva della persona giuridica/datrice di lavoro a richiedere il risarcimento del danno derivante dal ritardo aereo sofferto, materialmente, dai suoi dipendenti in ragione delle spese supplementari cui questa sia incorsa a causa del ritardo medesimo (cfr., in merito, l’art. 29 della Convenzione di Montreal, a mente del quale «nel trasporto di passeggeri, bagagli e merci, ogni azione di risarcimento per danni promossa a qualsiasi titolo in base alla presente Convenzione o in base a un contratto o ad atto illecito o per qualsiasi altra causa, può essere esercitata unicamente alle condizioni e nei limiti di responsabilità previsti dalla presente Convenzione, fatta salva la determinazione delle persone legittimate ad agire e dei loro rispettivi diritti. Tale azione non dà luogo ad alcuna riparazione a titolo punitivo, esemplare o comunque non risarcitorio»).
In conformità ai canoni ermeneutici propri del diritto dei trattati e mutuati dal diritto dell’Unione europea, le norme dei trattati internazionali vanno interpretate, non solo in funzione dei termini in cui sono redatte, ma anche alla luce del contesto in cui esse sono inserite e degli obiettivi generali che il trattato persegue. Alla luce di questi e, specialmente, dell’obiettivo di tutela degli interessi degli utenti del trasporto aereo internazionale che la Convenzione si prefigge, per la quale, la nozione di «utente» non è necessariamente corrispondente con quella di «passeggero», l’art. 19 della Convenzione va interpretato e applicato, secondo gli eurogiudici, «non soltanto al danno subìto da un passeggero, ma anche a quello subìto dalla persona che, nella sua qualità di datore di lavoro, ha concluso con un vettore aereo il contratto di trasporto internazionale diretto a far trasportare passeggeri che sono suoi dipendenti».
La Corte di giustizia ha infine chiarito il massimo risarcibile dai vettori aerei, i quali non potranno essere impegnati oltre il limite «per passeggero» fissato dall’articolo 22, par. 1, della Convenzione detta; il quale andrà inteso e interpretato nel senso che «il risarcimento accordato a tali persone non può, in nessun caso, superare il cumulo di tutti i risarcimenti che potrebbero essere concessi a tutti i passeggeri interessati, qualora questi ultimi agissero individualmente».

http://www.norma.dbi.it/notizie/45530/danno-da-ritardo-aereo-risarcimento-accordato-al-datore-di-lavoro-dei-passeggeri

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