Chi sostiene di non aver mai ricevuto la notifica della cartella esattoriale di Equitalia e tuttavia viene a conoscenza del proprio debito, in modo fortuito, solo grazie all’estratto di ruolo richiesto e stampatogli dall’ufficio locale dell’Esattore, può comunque far ricorso al giudice anche se non è in possesso della cartella medesima. Il chiarimento giunge, dopo anni di contrasti giurisprudenziali, dalle Sezioni Unite della Cassazione [1] che, così facendo, chiudono definitivamente la partita a favore del contribuente.
Sarà apparsa paradossale a molti cittadini l’interpretazione, sino ad oggi sostenuta da svariati giudici, secondo cui l’estratto di ruolo non può essere impugnato davanti alla Commissione Tributaria. Una tesi estremamente limitativa e penalizzante perché, per anni, ha costretto svariati contribuenti – ai quali nessuna cartella esattoriale era stata mai notificata o era stata notificata a indirizzi sbagliati o inesistenti – a dover attendere la successiva mossa di Equitalia (un fermo auto, un pignoramento del conto, l’ipoteca sulla casa) per poter agire in via giudiziale. E questo perché, secondo la rigida interpretazione di tali magistrati, l’estratto di ruolo non rientra nell’elenco degli atti tributari contro cui la legge consente espressamente l’opposizione (lista considerata tassativa e, quindi, non allargabile ad altre ipotesi non espressamente previste).
Risultato: se il contribuente, recatosi allo sportello di Equitalia, e ottenuta la stampa con l’elenco di tutti i suoi debiti con l’erario (quello che, appunto, si definisce “estratto di ruolo”), si accorgeva che, nella lista degli importi da pagare, figuravano alcune cartelle di cui mai aveva ricevuto copia, non poteva fare alcunché, dovendosi arrendere – almeno in prima battuta – ai dati falsi riportati su tale foglio. Una circostanza davvero assurda, posto che l’estratto di ruolo altro non è che un documento interno ad Equitalia, realizzato da essa stessa attraverso i propri terminali e, quindi, contenente dati non certificati da alcun pubblico ufficiale (come il timbro del postino che attesta l’avvenuta consegna della cartella esattoriale), ma soprattutto facilmente manipolabili e modificabili senza alcun controllo esterno!
Oggi invece le cose cambiano sostanzialmente. Con la sentenza in commento, la Cassazione sostiene che è certamente possibile ricorrere contro il semplice estratto di ruolo: in termini pratici questo vuol dire poter andare dal giudice tributario (la CTP, Commissione Tributaria Provinciale) e chiedere l’annullamento di quanto erroneamente riportato sull’estratto. Il contribuente, in questo modo, potrà pretendere che venga accertata l’inesistenza del debito ivi indicato a fronte di una notifica di una cartella mai avvenuta o avvenuta in modo non corretto.
Il procedimento di notifica della cartella esattoriale, infatti, deve essere esente da qualsiasi vizio, sia per dare al contribuente la possibilità di pagare nei termini ed evitare, così, aggravi, interessi e sanzioni (come l’aumento dell’aggio che, dopo i 60 giorni dalla notifica passa al 6%), sia per verificare la possibilità di impugnare la richiesta di pagamento entro i termini consentiti dalla legge.
È ovvio, pertanto, che se la notifica non è mai avvenuta, o è avvenuta in modo errato, i termini per ricorrere al giudice (60 giorni) non iniziano a decorrere mai e il cittadino ha tutto il tempo per poter proporre opposizione.
La Cassazione chiarisce poi la distinzione tra ruolo ed estratto di ruolo:
– il ruolo è l’atto formato dall’ente impositore che contiene le singole partite debitorie (cosiddette “iscrizioni a ruolo”) e viene consegnato a Equitalia affinché lo notifichi al contribuente;
– la notifica del ruolo (ossia la cartella esattoriale) è l’atto grazie al quale il concessionario fa conoscere al debitore il suo debito, infatti la notificazione della cartella vale anche quale notifica del ruolo;
– l’estratto di ruolo è un elaborato informatico contenente gli elementi dell’iscrizione a ruolo e, quindi, della cartella: si tratta cioè di un foglio senza alcun valore certificatorio che viene rilasciato, senza limiti e condizioni, a qualsiasi contribuente ne faccia richiesta.
Secondo la sentenza in commento, quindi, l’estratto di ruolo è impugnabile se c’è un interesse rivolto a contestare il contenuto, cioè il debito iscritto dall’ente impositore.
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