Multe nulle per ausiliari del traffico e ispettori del tpl

opposizione a cartelle esattoriali by Leave a comment

Così come gli ausiliari del traffico possono fare le multe solo per le violazioni sulle strisce blu (i parcheggi, cioè, con il cosiddetto ticket), altrettanto gli ausiliari delle aziende di TPL (trasporto pubblico locale) possono farle esclusivamente quando l’auto viola le strisce gialle destinate alle corsie per i pullman o gli autobus. È quanto chiarito dalla sentenza della Cassazione di questa mattina [1], che interviene su una questione tutt’altro che pacifica. Tanto gli ausiliari del traffico quanto gli ispettori delle compagnie di trasporto pubblico locale hanno poteri limitati in materia di multe: le sanzioni per violazioni al codice della strada sono, infatti, legittime esclusivamente se riferite a infrazioni sulle strisce blu (per gli ausiliari) o sulle strisce gialle (per gli ispettori). Pertanto, secondo la Corte, gli ispettori delle compagnie di trasporto locale possono sì fare le multe, ma soltanto se accertano circolazione e sosta illegittima nelle corsie riservate ai mezzi pubblici, non anche sulle strisce blu o nel resto del territorio urbano. Ciò per analogia con quanto avviene con gli ausiliari del traffico, addetti al controllo dei ticket per la sosta a pagamento, i quali possono rilevare soltanto le infrazioni di chi ostruisce il parcheggio negli stalli riservati oltre che di quanti posteggiano senza titolo. Le norme, infatti, che conferiscono i poteri a tali due figure “speciali” derogano alla competenza dei vigili urbani e, in quanto straordinarie, non possono essere oggetto di interpretazione estensiva ad altre fattispecie. Pertanto è nulla la multa dell’ausiliare del traffico o del dipendente dell’azienda di tpl se la contravvenzione è, per esempio, per violazione di un passo carrabile o per un semplice divieto di sosta su area dove è vietato il parcheggio dell’auto. Il Comune, dunque, non può emettere dei provvedimenti che stabiliscono regole differenti, accordando poteri più ampi agli ispettori della società di trasporto o agli ausiliari e autorizzandoli ad accertare anche le violazioni in materia di sosta su tutto il territorio comunale. Deve ritenersi che abbia natura eccezionale la deroga ai poteri dei vigili che conferisce il potere di accertare le infrazioni a soggetti che non sono compresi nel novero dei soggetti indicati dal codice della strada né sono dipendenti della pubblica amministrazione. In passato la questione è stata affrontata da una sola sentenza della Cassazione [2], secondo la quale i dipendenti dell’azienda di trasporti, così come gli ausiliari del traffico, in tanto sono legittimati ad accertare le violazioni al codice della strada in quanto le aree sono quelle riservate al trasporto pubblico delle persone: si pensi al caso dell’auto che, superando la linea gialla, invada la corsia degli autobus o dei pullman. Né nulla, dunque, la multa per l’auto posteggiata sul marciapiede e non su di un’area funzionale al parcheggio o alla manovra in un’area in concessione e neppure alla circolazione delle corsie riservate ai mezzi pubblici.

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