l contribuente che vuole impugnare la cartella dinanzi alla Commissione Tributaria, per vizi propri o degli atti presupposti, può agire indifferentemente contro Equitalia o l’ente titolare del tributo (Comune, Agenzia delle Entrate, Regione ecc.). Agente della riscossione ed Equitalia non per forza, infatti, sono litisconsorti necessari ed è perfettamente valido il ricorso notificato unicamente ad Equitalia. Qualora quest’ultima ritenga che i vizi dedotti in giudizio dal contribuente siano tali da coinvolgere anche l’ente creditore, sarà suo onere integrare il contraddittorio chiamandolo in giudizio. È questo l’orientamento promosso dalle Sezioni Unite della Cassazione [1] con riguardo ai ricorsi tributari. Si segnala a tal proposito un recente pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Taranto [2] che, nel richiamare importanti pronunce di legittimità [3], afferma: “l’azione del contribuente, diretta a fare valere la nullità dell’atto impugnato, può essere svolta indifferentemente nei confronti dell’ente creditore o del concessionario della riscossione (dovendosi escludere nella specie un litisconsorzio necessario tra i due), essendo rimessa al concessionario, ove unico a essere stato evocato in giudizio, la facoltà di chiamata nei riguardi dell’ente creditore, pena la soccombenza in caso di esito favorevole per il ricorrente della lite”.
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