Reati Contro La Persona

by

Art. 576.
Circostanze aggravanti. Ergastolo. (1)

Si applica la pena dell’ergastolo (2) se il fatto preveduto dall’articolo precedente è commesso:
1. col concorso di taluna delle circostanze indicate nel n. 2 dell’articolo 61;
2. contro l’ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell’articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso, ovvero quando vi è premeditazione;
3. dal latitante, per sottrarsi all’arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;
4. dall’associato per delinquere, per sottrarsi all’arresto, alla cattura o alla carcerazione;
5. in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies; (2)
5.1) dall’autore del delitto previsto dall’articolo 612-bis nei confronti della stessa persona offesa. (3)
5-bis) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio. (4)
È latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate nel n. 6 dell’articolo 61.

(1) Le parole: "Pena dell'" sono state soppresse dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172.
 (2) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1, D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224. Il comma è stato così modificato dall’art. 1, co. 1, lett. a) del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni nella L. 23 aprile 2009, n. 38 e successivamente così sostituito dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172.
 (3) La lettera che recitava: "5. in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies" è stata così modificata dall’art. 1, co. 1, lett. b) del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni nella L. 23 aprile 2009, n. 38 e di nuovo dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172.
 (4) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. b sexies) delD.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni nella L. 24 luglio 2008, n. 125

Art. 577.
Altre circostanze aggravanti. Ergastolo.

Si applica la pena dell’ergastolo se il fatto preveduto dall’articolo 575 è commesso:
1) contro l’ascendente o il discendente;
2) col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso;
3) con premeditazione;
4) col concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell’articolo 61.
La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.

Art. 578.
Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale.

La madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, è punita con la reclusione da quattro a dodici anni.
A coloro che concorrono nel fatto di cui al primo comma si applica la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Tuttavia, se essi hanno agito al solo scopo di favorire la madre, la pena può essere diminuita da un terzo a due terzi.
Non si applicano le aggravanti stabilite dall’articolo 61 del codice penale.

 

 

Tutte le novità sui Reati Contro le Persone